Rilascio esenzione ticket per patologia cronica e rara
1)L’assistito avente diritto accede al Medico Specialista Ospedaliero competente per disciplina, operante in struttura pubblica o privata accreditata, su proposta/prescrizione del medico di medicina generale/pediatra di famiglia Lo specialista certifica l’esistenza della patologia cronica e la codifica con numero progressivo e codici ICD9-CM su modello appositamente predisposto dalla Regione Lombardia.
2) La tessera sanitaria di esenzione per patologia cronica o invalidante può essere inoltre rilasciata, previa verifica del medico dell’UO Cure primarie del distretto di residenza, qualora l’assistito esibisca uno dei seguenti documenti :
- cartella clinica o documentazione specialistica rilasciata da struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata e a contratto, da I.R.R.C.S di diritto pubblico e privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs 269/93, dagli Enti di ricerca di cui all’art. 40 L.833/78, da Ospedali religiosi parificati ex art.41 L.833/78 o non classificati ex art.43 L.833/78 , ma individuati dalla L132/68, da Centri appartenenti alla Rete nazionale e/o regionale delle strutture abilitate alla diagnosi e terapia delle malattie rare, nonché da Istituti pubblici della Comunità Europea.
- verbale di Commissione di prima istanza per il riconoscimento dell’invalidità civile
- Verbale di Commissione medica militare che riporti in modo chiaro inequivocabile,la diagnosi di una patologia tra quelle individuate dal D.M.329/1999 e successive modificazioni e integrazioni.
- certificazione del medico curante attestante che l’assistito è da tempo in terapia antipertensiva o antidiabetica.
3) La tessera relativa alle patologie croniche invalidanti classificate con codice 002, 005, 007, 014, 015, 017, 026, 027, 032, 034,035, 040,044, 048, 055 ha durata limitata.
4) L’assistito avente diritto con il certificato rilasciato dallo specialista accede al Distretto di competenza dove personale amministrativo inserisce nell’anagrafe regionale i dati dell’assistito e i riferimenti della tessera di esenzione e stampa la tessera.
5) L’operatore amministrativo distrettuale provvede alla consegna diretta o all’invio della tessera al domicilio dell’assistito, a mezzo posta e comunque nel rispetto della normativa sulla privacy, e custodisce la registrazione delle tessere emesse su supporto informatico.
6) In ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali vigenti, non è più: necessario sottoporre a visita specialistica di verifica gli assistiti in possesso di tessera di esenzione a durata limitata, a condizione che l’assistito continui ad effettuare le prestazioni specialistiche correlate alla cura della patologia, per cui gode dell’esenzione.
7) In base ai dati della Banca Dati Assistito il Distretto di competenza provvede inoltre a richiamare a visita specialistica solo gli assistiti esenti che per due anni di seguito non hanno effettuato nessuna delle prestazioni per cui fruiscono dell’esenzione.
procedura completa (PDF)