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FORNITURA IN FORMA DIRETTA O INDIRETTA DI ALIMENTI SPECIALI E PRESIDI TERAPEUTICI PER PORTATORI DI PATOLOGIE DERIVANTI DA ERRORI METABOLICI CONGENITI
Il D.M. 08.06.2001 che disciplina l’assistenza integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare ridefinisce le categorie che hanno diritto a tale forma di assistenza e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici.
Hanno diritto alla fornitura di alimenti particolari i cittadini residenti affetti da:
1. Morbo celiaco, compresa la variante clinica della Dermatite erpetiforme di Duhring
2. Fibrosi cistica (o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi)
3. Malattie metaboliche congenite
4. Nati da madri sieropositive per HIV limitatamente ai sostituti del latte materno e fino al compimento del sesto mese
1. MORBO CELIACO (ICD-9CM 579.0) E DERMATITE ERPETIFORME (ICD-9CM 694.0)
Certificazione
Per le patologie sopra indicate lo specialista competente per branca, operante in struttura pubblica o privata accreditata, rilascia una certificazione redatta su modulo appositamente predisposto dalla Regione Lombardia , con la quale indica la diagnosi, il tipo e il quantitativo di alimenti particolari, in base al fabbisogno calorico mensile commisurato all’età del paziente.
Tale certificazione ha validità annuale e va rinnovata alla sua scadenza naturale oppure ogni volta che il fabbisogno nutrizionale deve essere modificato.
Autorizzazione
Il medico del Distretto, verifica il diritto alla fornitura sulla base della certificazione specialistica e rilascia un’autorizzazione con numerazione progressiva. L’autorizzazione ha validità annuale, deve essere rinnovata alla sua scadenza naturale e riguarda:
• Pane e sostituti
• Pasta con esclusione di preparazioni alimentari pronte
• Farine
• Dolci
Prescrizione
Il medico del Distretto redige la prescrizione su ricettario unico regionale indicando la data di prescrizione, il numero progressivo di autorizzazione, il fabbisogno mensile dei prodotti necessari , il relativo tetto di spesa e, il mese a cui si riferisce il fabbisogno prescritto. Secondo quanto concordato con l’assistito stesso o con suo familiare, le ricette potranno essere spedite al domicilio o ritirate dall’interessato presso il Distretto. Con cadenza quadrimestrale, l’assistito potrà ricevere fino a tre ricette, recanti il mese di riferimento, per un totale massimo di 12 prescrizioni /anno.
L’amministrativo custodisce copia numerata dell’autorizzazione e delle prescrizioni rilasciate.
Dispensazione
Gli alimenti per soggetti affetti da morbo celiaco sono forniti tramite le farmacie aperte al pubblico.
Oltre ai consueti formalismi il farmacista dovrà apporre sulla ricetta la tariffa applicata (che non deve superare il tetto di spesa applicato dal medico prescrittore, apporre i fustelli autoadesivi dei prodotti forniti.
2. FIBROSI CISTICA
Certificazione
La diagnosi e la relativa certificazione sono demandate ad un Centro specialistico regionale di riferimento ed sono riportate su modelli appositamente predisposti.
Autorizzazione
La fornitura non richiede autorizzazione preventiva del Distretto e riguarda farmaci, alimenti, materiali tecnici e dispositivi medici utili alla antibioticoterapia, aerosolterapia, ossigenoterapia, fisiochinesiterapia e riabilitazione, nutrizione entrale e parenterale domiciliare dei soggetti portatori di fibrosi cistica.
L’assistito deve esibire al Distretto di residenza la certificazione e il piano terapeutico rilasciati dal Centro di riferimento regionale .
Il Distretto custodisce agli atti copia della documentazione specialistica e della propria autorizzazione nominale numerata che ha validità annuale e va rinnovata alla sua scadenza naturale.
Prescrizione
La prescrizione dei farmaci, degli alimenti, dei materiali tecnici e dei dispositivi necessari alla terapia è redatta secondo un piano terapeutico personalizzato redatto dallo specialista operante nel Centro di riferimento regionale
Dispensazione
Il Servizio Assistenza Farmaceutica dell’ASL di residenza fornisce all’assistito direttamente o per il tramite del Distretto di residenza gli alimenti, i farmaci e i dispositivi medici indicati sul piano terapeutico/prescrizione redatto da uno specialista operante nel Centro regionale di riferimento che per la Regione Lombardia è la Clinica Pediatrica “De Marchi” dell’Università degli Studi di Milano.
3. MALATTIE METABOLICHE CONGENITE
(ICD-9 CM) 270.0 Cistinuria, 270.1 Fenilchetonuria, 270.2 Tirosinemia, 270.3 Leucinosi, 270.4 Omocistinuria, 270.6 Malattie del ciclo dell’urea, 270.9 Acidemie organiche, 271.0 Glicogenosi,271.1 Galattosemia, 271.2 Intolleranza ereditaria al fruttosio, 272.9 Difetti di ossidazione degli acidi gassi
Certificazione
E’ prodotta, su moduli appositamente predisposti, da medico specialista operante nelle strutture ospedaliere della rete regionale per la prevenzione,diagnosi e terapia delle malattie rare, individuate con DGR n.7/7328/0 e successive modificazioni. La certificazione che, oltre alla diagnosi, deve contenere il regime dietetico appropriato con l’indicazione del fabbisogno mensile dei singoli prodotti, ha validità annuale e va rinnovata alla sua naturale scadenza o quando le condizioni cliniche e l’età del paziente lo richiedano.
Autorizzazione
Il Distretto di residenza rilascia l’autorizzazione che ha validità annuale e va rinnovata alla sua naturale scadenza su modello appositamente predisposto. Ne custodisce copia agli atti allegandovi le variazioni quali/quantitative del fabbisogno redatte dal Centro di riferimento.
Prescrizione
E’ redatta dal medico o dal pediatra curante che avrà cura di riportare sulla ricetta il numero progressivo dell’autorizzazione e il fabbisogno mensile dei prodotti necessari. Ad ogni assistito potranno essere prescritte non più di 12 ricette/anno
Dispensazione
Gli alimenti particolari sono erogati dalle farmacie aperte al pubblico.
Oltre ai consueti formalismi il farmacista dovrà apporre sulla ricetta la tariffa applicata (che non deve superare il tetto di spesa applicato dal medico prescrittore, apporre i fustelli autoadesivi dei prodotti forniti.
4. NATI DA MADRI SIEROPOSITIVE PER HIV (ICD9-CM 042 ICD9-CM V08)
Certificazione
E’ rilasciata da pediatri e neonatologi delle strutture pubbliche o private accreditate secondo le modalità riprese dalla Circolare n.56/san del 27.08.01 e deve contenere l’indicazione del sostituto del latte materno assunto dal bambino e del fabbisogno mensile .
Autorizzazione
E’ rilasciata dal Distretto di residenza su modello appositamente predisposto e con numerazione progressiva, ha validità limitata a sei mesi e non è rinnovabile
Prescrizione
E’ redatta dal medico del Distretto su ricettario unico regionale riportando il numero di autorizzazione progressivo e il fabbisogno mensile del sostituto del latte materno, in relazione alla crescita fisiologica del bambino, sulla base delle indicazioni fornite dallo specialista, che potrà essere contattato per concordare suddette variazioni dei quantitativi.
Secondo quanto concordato con l’assistito stesso o con suo familiare, le ricette potranno essere spedite al domicilio o ritirate dall’interessato presso il Distretto.
L’operatore amministrativo del Distretto custodisce copia dell’autorizzazione numerata e delle prescrizioni rilasciate.
Dispensazione
E’ assicurata dalle farmacie aperte al pubblico. Oltre ai consueti formalismi, il farmacista dovrà apporre sulla ricetta la tariffa applicata (che non deve superare il tetto di spesa applicato dal medico prescrittore) e i fustelli autoadesivi del prodotto fornito.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• D.M. 01.07.1982 • D.G.R. V/68804 del 24.05.95
• Circolare regionale 77/SAN/91
• D.G.R. V/30310 del 19.11.92
• Legge n.548 del 23.12.93
• Nota regionale n.108868/G del 20.05.93 • D.M. n.332 del 27.08.99
• D.M.08.06.2001
• Nota regionale n.1827 del 16.01.03
• Nota regionale n.11923 del 28.02.03
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