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SMALTIMENTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E/O PSICOTROPE SCADUTE DELLE FARMACIE
La presente procedura è rivolta ai Titolari o Direttori di Farmacie, sia private che pubbliche, che intendono distruggere le sostanze stupefacenti e/o psicotrope scadute.
PROCEDURA
Nel corso delle ispezioni ordinarie e/o straordinarie alle Farmacie, i componenti della Commissione Ispettiva di Vigilanza, su richiesta del Titolare/Direttore della Farmacia, procedono alla constatazione dell’esistenza di sostanze e/o preparazioni stupefacenti e/o psicotrope non più utilizzabili, che vengono annotate in un apposito elenco.
I prodotti risultanti dal suddetto elenco, vengono riuniti in un unico imballaggio, suggellati con bollo d’ufficio portante la dicitura “sostanze stupefacenti scadute – constatazione e affido del_________” , firmato dai verbalizzanti, e sono affidati in custodia al Titolare/Direttore, che si impegna a garantire la custodia e la disponibilità per le operazioni di distruzione che verranno effettuate in data successiva.
Le suddette operazioni vengono descritte in un apposito “verbale di constatazione e affido”, sottoscritto dai suddetti membri della Commissione Ispettiva di Vigilanza e dal Titolare/Direttore della Farmacia.
Il farmacista Titolare o Direttore viene convocato presso il Servizio Assistenza Farmaceutica, munito del plico sigillato contenente i farmaci stupefacenti scaduti affidati.
Alla presenza di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il Direttore del Servizio di Assistenza Farmaceutica, o suo delegato, e di un segretario, verifica che l’imballaggio contenente i prodotti relativi al suddetto verbale di constatazione e affido non presenti segni di manomissione e che i sigilli siano integri.
Il collo viene quindi contrassegnato con apposita sigla e inserito in un contenitore per rifiuti speciali.
Viene rilasciato al Farmacista Titolare/Direttore copia del “verbale di presa in consegna” dei farmaci stupefacenti scaduti, sottoscritto dai presenti, che sarà utilizzato dal Farmacista per lo scarico nel registro di Entrata e Uscita dei Farmaci stupefacenti, a giustificazione dell’uscita degli stessi.
Il suddetto Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il Direttore del Servizio di Assistenza Farmaceutica, o suo delegato, ed il segretario - tramite la ditta trasportatrice autorizzata - si recano con i Farmaci stupefacenti scaduti presso un Forno inceneritore in possesso dei requisiti di legge per lo smaltimento di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
Presso il Forno inceneritore il Nucleo Antisofisticazione dell’Arma dei Carabinieri, preventivamente convocato, procede alla verifica dell’integrità dei sigilli, e all’eventuale controllo a campione della corrispondenza del contenuto dei pacchi con le tipologie e quantità di prodotto dichiarate nel verbale di presa in consegna.
Il NAS addetto alle verifiche, procede alla distruzione e alla verbalizzazione delle suddette operazioni, con sottoscrizione da parte dei presenti.I costi relativi al trasporto, alla distruzione, ed altri eventuali oneri, sono a carico delle Farmacie richiedenti la distruzione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. n° del 09.10.1990, come modificato dalla legge n° 49 del 21.02.2006
- Art. 14 L.R. n° 46/83 comma 3
- Circolare regionale H1.2001.0018440 del 15.03.2001
- Circolare regionale H1.2002.0025866 del 30.04.2002
- Circolare regionale H1.2006.0022151 del 27.04.2006
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