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TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA IN ALTRI LOCALI NELL’AMBITO DELLA SEDE AUTORIZZATA
La presente procedura è rivolta ai Titolari o Direttori di Farmacie, sia private che pubbliche, che intendono trasferire i locali della propria Farmacia in un’altra sede, sempre nell’ambito della pianta organica di pertinenza.
PROCEDURA
Inviare al Direttore del Servizio Assistenza Farmaceutica dell’ASL di Como, via Castelnuovo 1, in marca da bollo secondo tariffa vigente, richiesta di trasferimento dei locali della Farmacia denominata___________ presso la sede di ____________(indicare paese, via e n° civico).
Allegare la seguente documentazione:
- perizia tecnica asseverata da giuramento atta a comprovare che i locali siano ubicati nella sede prevista dalla Pianta Organica e distante almeno mt. 200 dalla più vicina farmacia, con misurazione da soglia a soglia per la via pedonale più breve (NON SERVE PER FARMACIA SEDE UNICA);
- copia del codice fiscale e/o partita IVA;
- marca da bollo secondo tariffa vigente, per il rilascio di copia conforme della delibera di autorizzazione;
- planimetria aggiornata dei locali in scala 1:100 con rapporti aero-illuminanti e sezioni (si allegherà altra documentazione per eventuale adeguamento ai regolamenti locali di igiene);
- certificato di agibilità dei locali da adibire a farmacia, con indicazione della destinazione d’uso;
- dichiarazioni di conformità degli impianti: termico, idraulico ed elettrico ai sensi delle L. n° 46/90 e 626/94;
- relazione tecnica dell’impianto di condizionamento (ove presente);
- dichiarazione di rispetto delle disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- certificato di prevenzione incendi o dichiarazione di non assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi.
Il Servizio Assistenza Farmaceutica valuta la documentazione e richiede i documenti mancanti.
L’istanza deve essere pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo dell’ASL e all’Albo del Comune.
Se non viene fatta opposizione da alcuno e la documentazione è completa, la Commissione Ispettiva dell’ASL effettua un’ispezione preventiva.
Se il risultato dell’ispezione non è soddisfacente, l’interessato dovrà essere diffidato ad adempiere.
Quando il risultato dell’ispezione sarà soddisfacente, il Servizio Assistenza Farmaceutica provvede a predisporre la deliberazione di autorizzazione all’ apertura ed esercizio ex art. 3 comma 1 Legge Regionale 25.5.1983 n° 46.
La delibera verrà poi rilasciata in copia conforme al titolare della Farmacia, all’Assessorato Regionale alla Sanità, all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Como.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Circolare regionale H1.2001.0018440 del 15.3.2001
- Legge Regionale 25 maggio 1983 n° 46
- Legge 2 aprile 1968 n° 475
- Legge 8 novembre 1991 n° 362
- D.P.R. 21 agosto 1971 n° 1275
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