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AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE PROVVISORIA DI FARMACIA DA PARTE DEGLI EREDI
  
PROCEDURA
  
In caso di decesso del titolare di una Farmacia, gli eredi possono presentare domanda (in marca da bollo secondo tariffa vigente) per l’autorizzazione alla gestione provvisoria dal parte degli eredi, allegando la seguente documentazione:
   

  • certificato di morte del titolare o autocertificazione;
  • documento idoneo a comprovare la qualità di erede o autocertificazione;
  • per gli eredi non Farmacisti: certificato di iscrizione alla facoltà di Farmacia, se l’erede è iscritto;
  • affidamento della Direzione Tecnica a un Farmacista con i requisiti di legge;
  • certificato di iscrizione all’Ordine dei Farmacisti per il Direttore Tecnico;
  • certificato medico attestante l’idoneità fisica per il Direttore Tecnico;
  • copia partita IVA o codice fiscale;
  • marca da bollo secondo tariffa vigente per il rilascio di copia conforme della deliberazione.

Il Servizio Assistenza Farmaceutica esamina la documentazione richiesta e richiede eventuali documenti mancanti.
 
Quando la documentazione è completa, il Servizio Assistenza Farmaceutica provvede a predisporre la deliberazione di autorizzazione alla gestione provvisoria della Farmacia da parte degli eredi, per il termine massimo di due anni.
  
Entro il suddetto termine di due anni, gli eredi aventi i requisiti di legge dovranno acquisire la titolarità, mentre gli eventuali eredi non aventi i requisiti dovranno cedere la quota di partecipazione. In caso contrario, la Farmacia verrà messa a concorso.
  
La delibera di autorizzazione alla gestione provvisoria verrà poi rilasciata in copia conforme al Direttore della Farmacia, al Sindaco del Comune in cui ha sede la Farmacia, all’Assessorato Regionale alla Sanità, all’Assessorato Regionale ai Servizi per la gestione finanziaria e contabile, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Como.
  
Il Servizio Assistenza Farmaceutica richiede alla nuova società titolare le coordinate bancarie ed il n° di partita IVA (senza però assegnare un nuovo codice amministrativo alla Farmacia) e aggiorna l’elenco anagrafico delle farmacie.
  
Il nuovo Direttore della Farmacia dovrà attivarsi inoltre con il proprio “Provider”, per la stipula del nuovo contratto SISS previa disdetta del contratto precedente.

   
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  

  • Circolare regionale H1.2001.0018440 del 15.3.2001
  • Circolare regionale H1.2007.009768 del 28.02.2007
  • Circolare regionale H1.2007.0022922 del 21.05.2007
  • Art. 3 Legge Regionale n° 46/83
  • D.P.R. 21 agosto 1971 n° 1275
  • Legge 2 aprile 1968 n° 475 art. 12
  • Legge 8.11.1991 n° 362 così come modificato dal D.L. 4 luglio 2006 n° 223
Tipologia:
Farmacie di turno
Farmacie aperte

Zona:

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