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AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA ED ESERCIZIO DI FARMACIE PUBBLICHE PRELAZIONATE DAL COMUNE
  

PROCEDURA
  

Il Comune invia all’ASL a firma del Sindaco una richiesta di autorizzazione all’apertura ed esercizio di Farmacia, in marca da bollo secondo tariffa vigente,  con indicazione dell’esatta ubicazione dei locali in cui si intende attivare la Farmacia, allegando la seguente documentazione:

  • copia dell’offerta di prelazione al Comune della Sede da parte del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato regionale;
  • copia di delibera del Consiglio Comunale di accettazione della sede da parte del Comune;
  • copia della delibera comunale di nomina vincitore concorso pubblico per l’assunzione del Direttore Responsabile;
  • copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale (tassa non dovuta se la Farmacia è rurale sovvenzionata);
  • n° 1 marca da bollo secondo la tariffa vigente per il successivo rilascio di copia conforme della delibera di autorizzazione all’apertura della Farmacia;
  • copia partita IVA;
  • attestazione, a firma del Sindaco o dell’Ufficio Tecnico del Comune, atta a comprovare che i locali siano ubicati nella sede prevista dalla Pianta Organica e distanti non più di 200 m dalla più vicina Farmacia, con misurazione da soglia a soglia per la via pedonale più breve (l’attestazione non serve se trattasi di Farmacia sede unica);
  • planimetria aggiornata dei locali in scala 1:100 con rapporti aereo-illuminanti e sezioni (si allegherà altra documentazione per eventuale adeguamento ai regolamenti locali);
  • certificato di agibilità dei locali da adibire a Farmacia, con indicazione della destinazione d’uso;
  • dichiarazione di conformità degli impianti idraulico, termico ed elettrico, ai sensi delle Leggi 46/90 e 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
  • relazione tecnica dell’impianto di condizionamento (se esistente).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL DIRETTORE TECNICO:

  • certificato di iscrizione all’Ordine dei Farmacisti;
  • certificato medico attestante l’idoneità fisica;
  • autocertificazione attestante l’assenza di condanne penali e carichi pendenti;
  • dichiarazione sostitutiva di certificato antimafia;
  • copia del codice fiscale;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio atta a comprovare che il Direttore Tecnico non è attualmente titolare di altra Farmacia;

Al ricevimento di tutta la documentazione richiesta, il Servizio Assistenza Farmaceutica, con preavviso di almeno 30 giorni, fissa la data dell’ispezione preventiva alla Farmacia.

Se il risultato dell’ispezione non è soddisfacente, il Comune sarà diffidato a mettersi in regola.

Se il risultato dell’ispezione è soddisfacente, il Comune comunica l’orario di apertura giornaliero dell’esercizio ed il giorno settimanale di chiusura, e il Servizio Assistenza Farmaceutica, dopo aver acquisiti il parere non vincolante dell’Ordine dei Farmacisti sui suddetti orari, predispone entro 30 giorni delibera di autorizzazione all’apertura ed esercizio della Farmacia.

Una copia della delibera viene rilasciata: 

  • all’interessato;
  • alla Direzione Generale Sanità U.O. Qualità e Integrazione Servizi Sanitari Regione Lombardia;
  • alla Direzione Generale Sanità U.O. Tributi ed Entrate Regione Lombardia;
  • Al Sindaco del Comune in cui ha sede la Farmacia;
  • All’Ordine dei Farmacisti.


 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  

  • Circolare regionale H1.2001.0018440 del 15.3.2001
  • Art. 2, comma 2°, Legge Regionale n° 46/83
  • Legge 2 aprile 1968 n° 475 - art. 10
  • Legge 8.11.1991 n° 362 artt. 7 e 8
  • D.P.R. 21 agosto 1971 n° 1275
  • Legge 4 agosto 2006 n° 223
Tipologia:
Farmacie di turno
Farmacie aperte

Zona:

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