FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO IN FORMA GASSOSA
Prescrizione, Autorizzazione, Fornitura
L’ossigeno terapeutico è considerato farmaco salvavita, che deve sempre essere disponibile presso le farmacie del territorio e da queste fornito in bombole di diverso formato
- Per somministrazione al bisogno, non superiore a 30gg.
- Per terapia superiore a 30gg
Per la terapia al bisogno non superiore a 30gg. il cittadino deve esibire direttamente al farmacista la sola prescrizione medica, redatta dal curante su ricettario unico regionale con l’indicazione del quantitativo di ossigeno espresso in litri.
Per la terapia di durata superiore a 30gg.è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte del Distretto dell’ASL di residenza.
Il cittadino deve esibire al Distretto di appartenenza la prescrizione dello specialista pneumologo abilitato, operante in struttura pubblica o privata accreditata e sulla base delle indicazioni terapeutiche in essa contenute il Distretto rilascia un’autorizzazione a numerazione progressiva, che permette al medico di medicina generale dell’assistito di prescrivere l’ossigeno in forma gassosa nelle quantità necessarie.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• D.G.R.n.IV/49496 del 12.12.89
• Circolare regionale 32/SAN/90
• Decreto 02.09.94 G.U.n.212 del 10.09.94
• Nota regionale n.181733/G del 20.06.96 |