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SMALTIMENTO FARMACI STUPEFACENTI RESIDUATI A DOMICILIO DEL PAZIENTE PER INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO O PER DECESSO

La Circolare della  Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia prot. n° H1.2007.0047240 del 07.11.2007 ha chiarito un quesito che può presentarsi ai cittadini che si ritrovano ad essere occasionalmente detentori di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di cui al D.P.R. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di decesso del paziente o di interruzione della terapia: “Come smaltire tali sostanze?”


La Regione, in mancanza di disposizioni legislative specifiche al riguardo, ha disposto che i cittadini possono conferire i residui di farmaci stupefacenti, a seguito di interruzione della terapia, negli appositi contenitori per farmaci scaduti presenti nelle farmacie, senza particolari obblighi di presa in carico da parte del Farmacista.


 

Tipologia:
Farmacie di turno
Farmacie aperte

Zona:

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