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SMALTIMENTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E/O PSICOTROPE SCADUTE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEI MEDICI VETERINARI

La presente procedura è rivolta ai Medici Chirurghi, ai Medici Veterinari e a tutti i professionisti in possesso di registro delle prestazioni effettuate per uso professionale urgente di cui al comma 5 dell’art. 43 del D.P.R. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominati “Medico”) che intendono distruggere le sostanze stupefacenti e/o psicotrope scadute.

  
  
PROCEDURA
  

Il Medico invia al Servizio Assistenza Farmaceutica un elenco dettagliato dei prodotti di cui richiede la distruzione.

Il Direttore del Servizio Assistenza Farmaceutica ASL o suo delegato, accompagnato da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, si reca dal Medico (previo preavviso), dove in sua presenza procede alla verifica dei prodotti destinati alla distruzione.

I prodotti, così verificati, vengono sigillati con Bollo d’Ufficio ASL.

Il verbale di constatazione e affidamento in custodia viene predisposto e sottoscritto dai presenti.

Una copia viene rilasciata al richiedente che deve conservarlo unitamente al Registro di Carico e Scarico. Il verbale di affido non consente le trascrizioni nel suddetto Registro di Carico e Scarico.

Il Medico (o suo delegato) viene convocato - in data successiva - presso il Servizio Assistenza Farmaceutica, munito del plico sigillato contenente i farmaci stupefacenti scaduti affidati, e del relativo documento di trasporto.

Alla presenza di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il Direttore del Servizio di Assistenza Farmaceutica, o suo delegato, verifica che l’imballaggio contenente i prodotti relativi al suddetto verbale di constatazione e affido non presenti segni di manomissione e che i sigilli siano integri.

Il collo viene quindi contrassegnato con apposita sigla e inserito in un  contenitore per rifiuti speciali.

Viene rilasciato al Medico copia del “verbale di presa in consegna” dei farmaci stupefacenti scaduti, sottoscritto dai presenti, che sarà utilizzato dal Medico per lo scarico nel registro di Carico e Scarico dei Farmaci stupefacenti, a giustificazione dell’uscita degli stessi.

L’ Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il Direttore del Servizio di Assistenza Farmaceutica, o suo delegato - tramite la ditta trasportatrice autorizzata - si recano con i Farmaci stupefacenti scaduti presso un Forno inceneritore in possesso dei requisiti di legge per lo smaltimento di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Presso il Forno inceneritore, il Nucleo Antisofisticazione dell’Arma dei Carabinieri - preventivamente convocato dal Servizio Assistenza Farmaceutica - procede alla distruzione e rilascia al Servizio Assistenza Farmaceutica un verbale di avvenuta distruzione.
I costi relativi al trasporto, alla distruzione, ed altri eventuali oneri, sono a carico del Medico richiedente la distruzione.

  
     
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. n° del 09.10.1990,  come modificato dalla legge n° 49 del 21.02.2006
  • Art. 14 L.R. n° 46/83 comma 3
  • Circolare regionale H1.2002.0025866 del 30.04.2002
  • Circolare Ministero della Sanità prot. n° 800.UCS/AG 1/2475 del del 03.05.2001
      
Tipologia:
Farmacie di turno
Farmacie aperte

Zona:

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