Mappa

AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI TITOLARE DI  FARMACIA


PROCEDURA


In caso di assenza dalla Farmacia, entro i tre giorni successivi, il Titolare o Direttore comunica al Servizio Assistenza Farmaceutica l’affidamento della Direzione Tecnica temporanea ad un sostituto, con firma per accettazione da parte di quest’ultimo (è facoltà del Titolare conferire al sostituto la conduzione economica).

*      La sostituzione è ammessa per uno dei seguenti motivi:

  1. Ferie;

  2. Gravi motivi di famiglia;

  3. Infermità;

  4. Gravidanza, parto e allattamento, nei termini e nelle condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;

  5. A seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia;

  6. Chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale.

         Il Titolare deve altresì allegare la documentazione comprovante le          situazioni di cui ai punti c.d.e.g.

        

*      Il Servizio Assistenza Farmaceutica esamina la documentazione richiesta, verifica la documentazione agli atti comprovante l’idoneità del Farmacista sostituto, e richiede eventuali documenti mancanti.

*      Il Servizio Assistenza Farmaceutica provvede a predisporre la deliberazione di autorizzazione alla sostituzione temporanea.

         In caso di infermità del Titolare l’ASL, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il Farmacista a visita medica, a seguito della quale        viene fissata la data di riassunzione della gestione della Farmacia.

         La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un   periodo continuativo di 5 anni, ovvero di sei anni per un decennio.

         La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare       un periodo di tre mesi in un anno.

*      Una copia della delibera viene rilasciata:

-          Al Farmacista Titolare;

-          Al Farmacista sostituto;

-          alla Direzione Generale Sanità U.O. Qualità e Integrazione Servizi Sanitari Regione Lombardia;

-          alla Direzione Generale Sanità U.O. Tributi ed Entrate Regione Lombardia;

-          Al Sindaco del Comune in cui ha sede la Farmacia;

-          All’Ordine dei Farmacisti.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-         Circolare regionale H1.2001.0018440 del 15.3.2001

-         D.P.R. 21 agosto 1971 n° 1275 art. 14 comma 2

-         Legge 2 aprile 1968 n° 475, come modificata da Legge 8.11.1991 n° 362 - art. 11.

Tipologia:
Farmacie di turno
Farmacie aperte

Zona:

Area riservata Mappa del sito