DELIBERAZIONE N. VII/9569                                         seduta del 28 giugno 2002

 

Oggetto:  RECEPIMENTO DEL D.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2001 “DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA” PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 33 DELL’8.2.2002 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. Terzo provvedimento.

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 1, commi 1,2,3,7 e 8;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza Stato- Regioni e relativo alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001” Definizione dei Livelli Essenziali di assistenza” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8.2.2002 – Supplemento Ordinario n. 26, entrato in vigore il 23 febbraio 2002;

RICHIAMATO l’Allegato 2 al DPCM del 29 novembre 2001, che, nei diversi punti- Allegato 2A, 2B, 2C, reca rispettivamente “Prestazioni totalmente escluse dai LEA”, “Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche”, “Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato o per le quali occorre comunque o individuare modalità più appropriate di erogazione”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. VII/8077 del 18 febbraio 2002, di recepimento del DPCM 29 novembre 2001” Definizione dei livelli essenziali di assistenza” che dispone un primo provvedimento per:

·        garantire l’erogazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione di cui all’allegato 2A, già prenotate prima dell’entrata in vigore del DPCM medesimo entro il 24 aprile 2002;

·        rimandare ad un successivo provvedimento di Giunta Regionale l’individuazione di criteri di erogazione delle prestazioni previste dall’allegato 2B, da emettersi entro il 24/4/2002;

VISTO  il successivo provvedimento di Giunta Regionale n. VII/8866 del 24 Aprile 2002 con il quale sono state adottate le seguenti determinazioni:

·        erogazione delle prestazioni indicate nella lettera f) dell’allegato 2A “Prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione” a carico del SSR sino al 30 giugno 2002,

·        erogazione delle prestazioni contenute nell’allegato 2B “Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche ”sino al 30 giugno 2002;

PRESO ATTO che l’Accordo del 22 novembre 2001 tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ha previsto l’istituzione di un apposito tavolo di monitoraggio per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza ;

CONSIDERATO  che il predetto tavolo di monitoraggio sta affrontando anche le tematiche riguardanti le  prestazioni di cui all’allegato 2B del D.P.C M. 29 novembre 2001 “Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche”;

PRESO ATTO, altresì, che non si è ancora costituito un tavolo di confronto nazionale che definisca un sistema di manutenzione degli elenchi di prestazioni e servizi inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza,

al fine di garantire la qualità e l’appropriatezza dell’assistenza per i cittadini in relazione alle risorse definite,  ai sensi del punto 6 dell’Accordo 22 novembre 2001; 

RILEVATO comunque opportuno, considerata l’ampia discussione sulla materia presente a livello nazionale e regionale, continuare ad assicurare l’erogazione delle prestazioni, secondo le modalità attualmente vigenti, fino a successivo provvedimento;

  RICHIAMATA la DGR n.8632 del 27/3/2002, con la quale si dispone:

·        la gratuità fino al 31.12.2002 della certificazione di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica ai minori ed ai portatori di handicap

·        le modalità di erogazione degli accertamenti sanitari in vigore alla data del 22.02.2002;

PRESO ATTO  che per i soggetti maggiorenni il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è a totale carico dell’utente, così come definito nell’allegato 2A del DPCM 29 novembre 2001 e che per le modalità di erogazione  si rimanda alla Legge regionale  30 novembre 1981,n. 66 e successive modificazioni ed al Decreto  Ministeriale 18 febbraio 1982;

RITENUTO             inoltre necessario un approfondimento sulle tematiche  riguardanti l’integrazione del sistema sanitario e socio-sanitario;

 

RILEVATA l’opportunità di rinviare ad un successivo provvedimento ogni determinazione riguardante l’integrazione dell’attività sanitaria e socio sanitaria , così come definita dal DPCM 29 novembre 2001 “ Definizione  dei livelli essenziali di assistenza”, continuando ad assicurare  a carico del Servizio Sanitario Regionale le prestazioni di cui trattasi con le modalità attualmente vigenti;

VAGLIATE  ed assunte come proprie dette valutazioni;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento che qui s’intendono integralmente riportate:

1.      di assicurare l’erogazione delle prestazioni, secondo le modalità attualmente vigenti, fino a successivo provvedimento;

2.      di confermare  il contenuto della DGR n. 8632 del 27/3/2002, con la quale si dispone:

·        la gratuità fino al 31/12/2002 della certificazione di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica ai minori ed ai portatori di handicap;

·        le modalità di erogazione degli accertamenti sanitari in vigore alla data del 22.2.2002;

 

3.      di confermare che per i soggetti maggiorenni il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva è a totale carico dell’utente, così come definito nell’allegato 2A del DPCM 29 novembre 2001 e che per le modalità di erogazione si rimanda alla Legge regionale  30 novembre 1981,n. 66 e successive modificazioni ed al Decreto  Ministeriale 18 febbraio 1982;

4.      di rinviare ad un successivo provvedimento ogni determinazione inerente l’area d’integrazione socio- sanitaria, continuando ad assicurare a carico del SSR le prestazioni di cui trattasi con le modalità attualmente vigenti;

5.      di procedere  alla notifica del presente  atto a tutte le strutture erogatrici  di prestazioni sanitarie accreditiate con il SSR attraverso le ASL competenti per territorio;

6.      di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali di attivare idonei strumenti di informazione nei confronti dei cittadini sul contenuto del presente provvedimento;

7.      di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia- Direzione Generale Sanità.

 

IL SEGRETARIO