DELIBERAZIONE N. VII/9569
seduta del 28 giugno 2002
Oggetto:
RECEPIMENTO
DEL D.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2001 “DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI
ASSISTENZA” PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 33 DELL’8.2.2002 –
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. Terzo provvedimento.
VISTO
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’art.
1, commi 1,2,3,7 e 8;
VISTO l’Accordo
tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, sancito
il 22 novembre 2001 dalla Conferenza Stato- Regioni e relativo alla definizione
dei Livelli Essenziali di Assistenza;
VISTO il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001”
Definizione dei Livelli Essenziali di assistenza” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell’8.2.2002 – Supplemento Ordinario n. 26, entrato in
vigore il 23 febbraio 2002;
RICHIAMATO l’Allegato
2 al DPCM del 29 novembre 2001, che, nei diversi punti- Allegato 2A, 2B, 2C,
reca rispettivamente “Prestazioni totalmente escluse dai LEA”,
“Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo
specifiche indicazioni cliniche”, “Prestazioni incluse nei LEA che
presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato o per le quali
occorre comunque o individuare modalità più appropriate di erogazione”;
VISTA la
deliberazione di Giunta Regionale n. VII/8077 del 18 febbraio 2002, di
recepimento del DPCM 29 novembre 2001” Definizione dei livelli essenziali di
assistenza” che dispone un primo provvedimento per:
·
garantire
l’erogazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione di cui
all’allegato 2A, già prenotate prima dell’entrata in vigore del DPCM
medesimo entro il 24 aprile 2002;
·
rimandare ad
un successivo provvedimento di Giunta Regionale l’individuazione di criteri di
erogazione delle prestazioni previste dall’allegato 2B, da emettersi entro il
24/4/2002;
VISTO
il
successivo provvedimento di Giunta Regionale n. VII/8866 del 24 Aprile 2002 con
il quale sono state adottate le seguenti determinazioni:
·
erogazione
delle prestazioni indicate nella lettera f) dell’allegato 2A “Prestazioni di
Medicina fisica e riabilitazione” a carico del SSR sino al 30 giugno 2002,
·
erogazione
delle prestazioni contenute nell’allegato 2B “Prestazioni parzialmente
escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche
”sino al 30 giugno 2002;
PRESO ATTO
che l’Accordo del 22 novembre 2001
tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli
essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell’art. 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ha previsto
l’istituzione di un apposito tavolo di monitoraggio per la verifica dei
Livelli essenziali di assistenza ;
PRESO ATTO,
altresì, che non si è ancora costituito un tavolo di confronto nazionale che
definisca un sistema di manutenzione degli elenchi di prestazioni e servizi
inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza,
al
fine di garantire la qualità e l’appropriatezza dell’assistenza per i
cittadini in relazione alle risorse definite,
ai sensi del punto 6 dell’Accordo 22 novembre 2001;
RILEVATO comunque opportuno, considerata l’ampia discussione sulla materia presente a livello nazionale e regionale, continuare ad assicurare l’erogazione delle prestazioni, secondo le modalità attualmente vigenti, fino a successivo provvedimento;
·
la gratuità
fino al 31.12.2002 della certificazione di idoneità medico sportiva per lo
svolgimento di attività agonistica ai minori ed ai portatori di handicap
·
le modalità
di erogazione degli accertamenti sanitari in vigore alla data del 22.02.2002;
PRESO ATTO che
per i soggetti maggiorenni il rilascio della certificazione di idoneità alla
pratica sportiva agonistica è a totale carico dell’utente, così come
definito nell’allegato 2A del DPCM 29 novembre 2001 e che per le modalità di
erogazione si rimanda alla Legge
regionale 30 novembre 1981,n. 66 e
successive modificazioni ed al Decreto Ministeriale
18 febbraio 1982;
RILEVATA l’opportunità di rinviare ad un successivo provvedimento ogni determinazione riguardante l’integrazione dell’attività sanitaria e socio sanitaria , così come definita dal DPCM 29 novembre 2001 “ Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, continuando ad assicurare a carico del Servizio Sanitario Regionale le prestazioni di cui trattasi con le modalità attualmente vigenti;
All’unanimità
dei voti, espressi nelle forme di legge
Per
le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento che qui
s’intendono integralmente riportate:
1.
di
assicurare l’erogazione
delle prestazioni, secondo le modalità attualmente vigenti, fino a successivo
provvedimento;
2.
di
confermare il contenuto della DGR n. 8632 del 27/3/2002, con la quale si
dispone:
·
la gratuità
fino al 31/12/2002 della certificazione di idoneità medico sportiva per lo
svolgimento di attività agonistica ai minori ed ai portatori di handicap;
·
le modalità
di erogazione degli accertamenti sanitari in vigore alla data del 22.2.2002;
3.
di
confermare che
per i soggetti maggiorenni il rilascio della certificazione di idoneità alla
pratica sportiva è a totale carico dell’utente, così come definito
nell’allegato 2A del DPCM 29 novembre 2001 e che per le modalità di
erogazione si rimanda alla Legge regionale
30 novembre 1981,n. 66 e successive modificazioni ed al Decreto
Ministeriale 18 febbraio 1982;
4.
di
rinviare ad un
successivo provvedimento ogni determinazione inerente l’area d’integrazione
socio- sanitaria, continuando ad assicurare a carico del SSR le prestazioni di
cui trattasi con le modalità attualmente vigenti;
5.
di
procedere alla notifica del presente
atto a tutte le strutture erogatrici
di prestazioni sanitarie accreditiate con il SSR attraverso le ASL
competenti per territorio;
6.
di
dare mandato alle
Aziende Sanitarie Locali di attivare idonei strumenti di informazione nei
confronti dei cittadini sul contenuto del presente provvedimento;
7.
di
pubblicare il
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web
della Regione Lombardia- Direzione Generale Sanità.
IL
SEGRETARIO