DELIBERAZIONE N° VII/8077 Seduta del 18 febbraio 2002




Oggetto:

RECEPIMENTO DEL D.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2001 “DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA” PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 33 DELL’8.2.2002 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. Primo provvedimento.






Il Dirigente Maurizio Amigoni – UO Programmazione

Il Direttore Generale Renato Botti




VISTO il decreto legislativo 502/92 così come modificato ed integrato; 

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia sanitaria, sancito l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il quale tra l’altro prevede l’impegno del Governo ad adottare, entro il 30.11.2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ed in relazione alle risorse definite nello stesso Accordo;

VISTO il decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modificazioni in legge n. 405 del 16 novembre 2001, laddove stabilisce all’art. 6 che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30.11.2001, su proposta del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengano definiti i Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza Stato-Regioni e relativo alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 8.2.2002 - Supplemento Ordinario n. 26, che entra in vigore il 23 febbraio 2002;

VISTO in particolare l’Allegato 2 – Allegato 2A, 2B, 2C – al D.P.C.M. del 29 novembre 2001 recante rispettivamente “Prestazioni totalmente escluse dai LEA”, “Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche”, “Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione”;

RICHIAMATA la d.g.r. n. VII/7715 del 27.12.2001 avente per oggetto “Presa d’atto della Comunicazione del Presidente Formigoni d’intesa con gli Assessori Abelli, Borsani e Colozzi avente per oggetto “Aggiornamenti e adempimenti in materia di spesa sanitaria, di farmaceutica e di Livelli Essenziali di Assistenza”, punto 2e dell’Allegato alla deliberazione detta;

RITENUTO
di dover garantire le prestazioni previste dall’Allegato 2A (prestazioni escluse dai LEA), limitatamente a quelle di cui alla lettera f) “Prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione”, se prenotate prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. succitato ed erogabili entro 60 gg. dall’entrata in vigore del medesimo, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire un’adeguata comunicazione ai cittadini ed alle strutture sanitarie sulle nuove disposizioni;


RITENUTO altresì necessario rimandare ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale l’individuazione dei criteri di erogazione delle prestazioni previste dall’Allegato 2B al D.P.C.M, da effettuarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.P.C.M;

VAGLIATE ed assunte come proprie dette valutazioni;

All’unanimità dei voti , espressi nelle forme di legge


DELIBERA


1. di recepire il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” del 29 novembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8.2.2002 – Supplemento Ordinario n. 26 la cui entrata in vigore è prevista per il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ovvero, il 23 febbraio 2002;

2. di garantire l’erogazione delle prestazioni previste dall’Allegato 2A limitatamente a quelle indicate nella lettera f) “Prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione”, se prenotate prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. succitato ed erogabili entro 60 gg. dall’entrata in vigore del medesimo, ovvero sino al 24 aprile 2002, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire un’adeguata comunicazione ai cittadini ed alle strutture sanitarie sulle nuove disposizioni;

3. di rimandare ad un successivo provvedimento della Giunta l’individuazione dei criteri di erogazione delle prestazioni previste dall’Allegato 2B al D.P.C.M, da effettuarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.P.C.M.;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di:
· di predisporre la proposta applicativa dei LEA a livello regionale sulla scorta di quanto previsto dalle linee guida riportate nell’allegato 4 al D.P.C.M. citato;
· di aggiornare il nomenclatore tariffario delle prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale secondo le indicazioni del D.P.C.M. citato e le successive stabilite dalla Giunta Regionale;
· di predisporre gli atti necessari e conseguenti per l’armonizzazione dell’applicazione del D.P.C.M. citato rispetto alla normativa regionale vigente in materia di accreditamento;

5. di riservarsi di assumere determinazioni in merito all’applicazione dell’allegato 2C del D.P.C.M. citato, nell’ambito di successivo provvedimento in materia di verifica dell’appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni sanitarie;

6. di procedere alla notifica del presente atto a tutte le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie accreditate con il SSR attraverso le ASL competenti per territorio;

7. di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali di attivare idonei strumenti di informazione nei confronti dei cittadini sul contenuto del D.P.C.M. citato e del presente atto;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità.




IL SEGRETARIO